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Lo statuto Della Lega Regionale delle Cooperative e Mutue

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Approvato dal 8° Congresso della Legacoop Abruzzo
28 FEBBRAIO 2007

ART. 1 - COSTITUZIONE, SCOPI E ADERENTI
E’ costituita, tra gli Enti e Organismi cooperativi della Regione Abruzzo aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, la Lega Regionale delle Cooperative e Mutue d’Abruzzo, con sede in Pescara. La Lega Regionale è una Organizzazione periferica della Lega Nazionale. Ad essa aderiscono tutti gli Enti della Regione aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue. La Lega Regionale, si propone di perseguire, nell’ambito regionale, le finalità della Lega Nazionale Cooperative e Mutue. In particolare la Lega Regionale rappresenta, assiste e tutela le cooperative e le mutue, i loro consorzi e le società costituite per il conseguimento dei loro scopi. La Lega Regionale elabora la politica cooperativa in Abruzzo, promuove il Movimento cooperativo quale soggetto economico e politico, elemento costitutivo del pluralismo imprenditoriale, partecipe dello sviluppo economico e sociale della Regione.

ART. 2 - COMPITI DELLA LEGA REGIONALE
Nel quadro della finalità previste nell’articolo precedente, la Lega Regionale si propone, in particolare, i seguenti compiti:
1. di favorire lo sviluppo degli Enti associati in moderne ed efficienti Imprese;
2. di promuovere lo sviluppo della Cooperazione e della Mutualità e la diffusione dei principi cooperativi con ogni forma di informazione e di educazione cooperativa;
3. di favorire lo sviluppo dei rapporti di collaborazione con altre Leghe regionali per stimolare integrazioni e sinergie e per realizzare un gruppo imprenditoriale di dimensione nazionale e con un forte radicamento locale;
4. di sollecitare l’adozione di idonee misure, da parte della Regione, al fine di consentire una sempre maggiore partecipazione della Cooperazione allo sviluppo economico dell’Abruzzo;
5. di elaborare, promuovere e sostenere idonee riforme legislative e svolgere una adeguata azione a sostegno delle cooperative e dei cooperatori, di intervenire in tutte le istanze della Regione ed Enti Locali nelle quali si trattano materie che riguardino la cooperazione, all’uopo designando i propri rappresentanti;
6. di promuovere, coordinare e sviluppare le attività di studio, ricerca e formazione cooperativa, costituendo le apposite strutture;
7. di istituire Comitati tecnici e Scientifici;
8. di stipulare convenzioni con Enti ed Organismi pubblici e privati;
9. di intervenire nelle controversie che possano insorgere tra gli Enti associati, qualora essi ne facciano richiesta;
10. di rappresentare a tutti i livelli, nell’ambito regionale, il Movimento Cooperativo aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue;
11. di elaborare politiche settoriali, d’intesa con le Associazioni nazionali, interregionali e regionali, qualora siano costituite, e di coordinare l’attuazione delle stesse nel quadro di una strategia complessiva, tesa a valorizzare i fattori di integrazione e le sinergie imprenditoriali;
12. di coordinare l’attività del Movimento Cooperativo della Regione, per tutte le iniziative relative a rapporti nei confronti dell’Ente Regionale e degli altri Enti pubblici a carattere interprovinciale e regionale, verso i quali la Lega Regionale si propone di instaurare rapporti permanenti tesi al raggiungimento delle finalità di cui l’art. 1 del presente statuto;
13. di sviluppare l’attività e coordinare le iniziative per favorire la cooperazione e la mutualità tra gli utenti, i consumatori, i lavoratori dipendenti ed autonomi, i piccoli e medi produttori ed operatori economici, quali gli artigiani, i dettaglianti, i coltivatori piccoli e medi ed i pescatori, promuovere le necessarie intese unitarie e gli strumenti regionali più idonei;
14. di favorire le più ampie convergenze unitarie fra le Centrali Cooperative Nazionali nell’ambito regionale;
15. di intrattenere rapporti permanenti di collaborazione con i Sindacati dei lavoratori e con le altre Organizzazioni professionali di categoria;
16. di favorire rapporti con le organizzazioni di tutela dei consumatori, anche stimolando momenti di confronto tra queste e le imprese cooperative aderenti;
di sviluppare e coordinare una permanente attività, a livello regionale, di ricerche economiche e sociali e di formazione cooperativa dei quadri dirigenti del Movimento. di stimolare iniziative tese a diffondere la cultura d’impresa e il sistema di valori dell’esperienza cooperativa.


ART. 3 - ORGANI DELLA LEGA REGIONALE
Sono organi della Lega Regionale:

a) il congresso regionale;
b) la direzione regionale;
c) la giunta esecutiva;
d) la presidenza regionale;
e) il Presidente;
f) il collegio dei sindaci;
g) il comitato dei garanti;
h) l’assemblea dei presidenti.

ART. 4 - IL CONGRESSO REGIONALE
Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante della Lega Regionale. In particolare spetta al Congresso Regionale:

  1. approvare i documenti congressuali;
  2. deliberare in merito all’indirizzo e all’attività della Lega Regionale;
  3. deliberare sulle modifiche allo Statuto della Lega Regionale e sull’eventuale scioglimento della Lega Regionale deliberando, in tal caso, anche sulla nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo;
  4. eleggere la Direzione Regionale ed il Collegio dei Sindaci;
  5. eleggere i Delegati al Congresso Nazionale.


ART. 5 - COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO REGIONALE
Il Congresso Regionale è costituito dai delegati eletti dalle Assemblee dei soci o dai Consigli di Amministrazione degli Enti aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue della Regione. Il numero e le modalità per l’elezione dei delegati al Congresso saranno determinati da apposito regolamento approvato dalla Direzione in occasione della convocazione del Congresso.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
Il Congresso si riunisce in via ordinaria prima del Congresso Nazionale della Lega. Il Congresso si riunisce in via straordinaria su iniziativa della Direzione. ogni qualvolta lo richiedono urgenti necessità, ovvero ne sia fatta apposita istanza da almeno un terzo degli Enti aventi sede nella Regione, aderenti alla Lega Nazionale. L’avviso di convocazione del Congresso, con relativo ordine del giorno ed indicazione del luogo ove sarà tenuto, è inviato, a cura della Direzione, alla sede di ciascun Ente aderente dei Presidenti almeno trenta giorni prima della data del Congresso. La Direzione dà comunicazione alla Lega Nazionale della convocazione del Congresso Regionale. In caso di avvenuto scioglimento della Lega Regionale ai sensi dell’art. 35 dello Statuto della Lega Nazionale approvato dal Congresso Nazionale, il Congresso Regionale è convocato dal Commissario per la elezione della Direzione e del Collegio dei Sindaci.

ART. 7 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
Il Congresso è validamente costituito nel giorno, nel luogo e nell’ora fissati nell’avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti. Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai delegati presenti. La elezione degli organi della Lega Regionale sarà effettuata, secondo le decisioni del Congresso, a voto palese o a scrutinio segreto.

ART. 8 - LA DIREZIONE
La Direzione è composta di membri eletti dal Congresso Regionale il quale ne determina il numero entro un minimo di 40 ed un massimo di 80. La maggioranza della Direzione Regionale è composta di membri eletti tra amministratori, dirigenti e soci delle cooperative e delle mutue e tra amministratori e dirigenti di consorzi o società di rilevanza nazionale e regionale. Deve essere garantita una adeguata presenza femminile. La Direzione Regionale, cui spetta la direzione politica del Movimento cooperativo sul piano regionale tra un Congresso e l’altro, deve essere espressamente unitaria del Movimento stesso. Il consigliere che risulta assente per tre riunioni consecutive, senza alcuna giustificazione, viene dichiarato decaduto. In tal caso, o in quello di morte o di dimissioni di consiglieri, la sostituzione viene effettuata dalla Direzione Regionale mediante cooptazione. La Direzione Regionale dovrà essere convocata almeno una volta ogni tre mesi dalla Presidenza ed è presieduta dal Presidente della Lega Regionale. Spetta alla Direzione Regionale:
a) attuare le deliberazioni del Congresso Regionale;
b) convocare il Congresso Regionale e stabilirne l’ordine del giorno;
c) l’approvazione del preventivo della Lega Regionale, almeno due mesi prima dell’apertura dell’esercizio finanziario e, dei rendiconti, tre mesi dopo la chiusura dell’esercizio stesso trasmettendone, immediatamente, copia alla Lega Nazionale;
d) eleggere la Presidenza tra i quali il Presidente, i Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie. La Direzione può essere convocata dalla Presidenza su richiesta di un terzo dei componenti della Direzione stessa. La Direzione Regionale delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 9 - LA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva, eletta dall’Assemblea Regionale, è composta da un minimo di 18 ad un massimo di 40 membri, di cui la maggioranza tra amministratori, dirigenti e soci delle cooperative, delle mutue, di consorzi o società di rilevanza nazionale e regionale. La Giunta Esecutiva deve essere convocata almeno una volta al mese dal Consiglio di Presidenza ed è presieduta dal Presidente della Lega Regionale o in sua assenza dal Vice Presidente con funzioni vicarie. La Giunta Esecutiva provvede:
• alla direzione della Lega in conformità alle indicazioni dell’Assemblea Regionale;
• all’esame dell’andamento economico del movimento cooperativo;
• all’analisi della situazione e delle strategie dei settori;
• alla definizione di progetti imprenditoriali complessi di rilevanza intersettoriali o di interesse strategico per la cooperazione regionale.

ART. 10 - LA PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza provvede ad assicurare la pratica e piena applicazione delle decisioni dell’Assemblea Regionale.
Il Consiglio di Presidenza è composto da 3 a 8 membri, tra i quali il Presidente e due Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie. Spetta al Consiglio di Presidenza:
a) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea Regionale;
b) redigere i preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale corredandoli con una relazione di attività;
c) stabilire l’organico, le condizioni generali di lavoro del personale, nominare i funzionari e gli impiegati, determinandone gli emolumenti, le retribuzioni ed i relativi compiti;
d) richiedere affidamenti agli Istituti di Credito ed eventuali sconfinamenti;
e) convocare l’Assemblea Regionale almeno una volta ogni tre mesi. Per realizzare l’obiettivo del coordinamento delle politiche settoriali e della valorizzazione dei fattori di integrazione e delle sinergie imprenditoriali la Presidenza può articolare la propria attività in Dipartimenti coordinati da propri membri operanti secondo modalità deliberate dalla Direzione Regionale. Ai membri della Presidenza possono essere attribuite specifiche funzioni e competenze. Inoltre la Presidenza può istituire Uffici, Servizi, e qualsivoglia articolazione operativa affidandone la responsabilità a propri membri.

ART. 11 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza della Lega, convoca il Consiglio di Presidenza e la Giunta Esecutiva e presiede le loro riunioni. Firma tutti gli atti ufficiali della Lega. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente con funzioni vicarie.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI SINDACI
Il collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Essi possono essere scelti anche tra persone che non siano soci degli Enti aderenti alla Lega Nazionale. Durano in carica per il periodo intercorrente fra i due Congressi ordinari e sono rieleggibili. Il collegio dei Sindaci esercita il controllo amministrativo e contabile sulla gestione della Lega Regionale. I Sindaci sono invitati alle riunioni della Direzione Regionale.

ART. 13 – IL COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei Garanti, composto da un massimo di 5 membri, è eletto dal Congresso ed elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Comitato vigila sul funzionamento degli organi, sulla congruità delle attività associative e dei comportamenti individuali alle disposizioni e allo spirito del presente Statuto.
Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti, sottoponendo la decisione alla ratifica dell’Assemblea Generale dei Delegati.
I membri del Comitato dei Garanti sono invitati alle riunioni della Direzione Regionale.

ART.14 – COMPITI DEL COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei Garanti può procedere a tutte le verifiche necessarie allo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo.
Ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti.
Al Comitato dei Garanti è inoltre demandata l’interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti in caso di controversie o dubbi.
Nelle controversie che non trovassero composizione nel Comitato dei Garanti Regionale potranno rivolgersi al Comitato Nazionale che svolge il suo compito di istanza di secondo grado.
Le modalità di svolgimento dell’attività del Comitato sono stabilite dagli stessi.

ART. 15 -ASSEMBLEA REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COOPERATIVE
(organismo consultivo)

E istituita l’Assemblea regionale dei Presidenti delle Cooperative, delle Mutue, dei Consorzi e/o società di rilevanza nazionale e/o regionale, aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
L’Assemblea regionale dei Presidenti e un organismo consultivo. L’Assemblea regionale dei Presidenti deve essere convocata almeno una volta l’anno; e presieduta dal Presidente Regionale della Lega Regionale delle Cooperative e Mutue d’Abruzzo; provvede:
• all’esame dell’andamento economico del movimento cooperativo;
• all’analisi della situazione e delle strategie del settore;
alla discussione e definizione di progetti imprenditoriali di rilevanza settoriale, intersettoriale di interesse strategico per la cooperazione regionale.

ART. 16 - ADESIONE ALLA LEGA
Secondo quanto stabilito nello Statuto della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, la Lega Regionale propone l’adesione di Cooperative, Mutue, loro consorzi, società di Mutuo Soccorso, circoli mutualistici popolari, società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri enti associati. La direzione regionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri può proporre l’adesione di società a partecipazione minoritaria di enti cooperativi, purché le loro finalità non siano in contrasto con quelle della Lega.

ART. 17 - MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, secondo quanto stabilito dall’Assemblea Nazionale della Lega, previa messa in mora dell’ente associato inadempiente, comporta:
a) la sospensione del diritto all’assistenza da parte della Lega Regionale, la sospensione dalla partecipazione agli organi e la proposta che analogo provvedimento venga assunto dalla Lega Nazionale;
b) la proposta di esclusione, trascorso il periodo di mora da presentare alla Lega Nazionale, con effetto sul rapporto associativo con quest’ultima e con le sue strutture territoriali e settoriali.

ART. 18 - PATRIMONIO
In riferimento agli artt. 31 e 33 dello Statuto della Lega Nazionale, la Lega Regionale ha autonomia patrimoniale e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni. Non può svolgere attività mercantile.

ART. 19 - CONTROLLO
La Lega Regionale è soggetta alla vigilanza ed al controllo della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue secondo quanto previsto nello Statuto di quest’ultima. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano, per l’attività della Lega Regionale, per analogia, le norme contenute nello Statuto della Lega Nazionale.

ART. 20 - REGOLAMENTO GENERALE
Il presente Statuto, per la sua applicazione, può essere integrato da un regolamento generale la cui approvazione spetta alla direzione regionale.