La cooperativa

Una cooperativa è un’organizzazione economica che pone al centro la persona e non il capitale.
La proprietà è dei soci, che vi lavorano o ne utilizzano i servizi.
I soci scelgono i propri dirigenti e determinano le strategie aziendali.

Nella cooperativa prevale lo spirito di gruppo e l’impegno a operare collettivamente per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.Non ripartisce gli utili, ma li investe per crescere e svilupparsi.Nasce con legami sul territorio e ha radicato il valore sociale dell’impresa, per i propri soci e utenti, per la società in cui opera.

Assetto Organizzativo

Con la riforma del diritto societario il legislatore ha previsto che le cooperative siano disciplinate dalle norme sulle società per azioni. Le cooperative con minori dimensioni e con un numero contenuto di soci, possono assumere la forma delle società a responsabilità limitata.

Gli organi sociali hanno il ruolo di assicurare il regolare funzionamento della Società, sia nei confronti dei soci che dei terzi.

Gli organi sociali presenti in una cooperativa sono:

· L’assemblea dei soci, a cui sono attribuite funzioni esclusivamente deliberative;

· Il Consiglio di amministrazione, avente compiti gestionali viene nominato dall’assemblea;

· L’organo di controllo collegio sindacale e/o revisore legale, avente compiti di controllo, nominati dall’assemblea.

La cooperativa è l’unica forma societaria che non consente la concentrazione della proprietà nelle mani di poche persone. Indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, il valore del socio cooperatore in assemblea è sempre uguale a uno. Vige il principio una testa un voto. Inoltre La cooperativa è una forma societaria aperta. Chiunque ne condivida i principi mutualistici e abbia i requisiti previsti dallo statuto può chiedere di farne parte e la cooperativa deve accettare la richiesta, purché abbia la capacità di realizzare lo scambio mutualistico cui il nuovo socio .

La figura del socio lavoratore è stata definita con la Legge 142/2001. La legge stabilisce che in una cooperativa di lavoro, dove il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative, il socio oltre al rapporto associativo avrà anche un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma. La cooperativa dovrà definire con un regolamento, approvato dall’assemblea dei soci, la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori. Il regolamento dovrà indicare i contratti collettivi applicabili in base alle attività poste in essere dalla cooperativa. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi di cui al C.c.n.l. di riferimento si intende il trattamento economico derivante dalla sommatoria di tutti gli istituti contrattuali che hanno rilevanza economica (retribuzione fissa, retribuzione aggiuntiva, eventi incidenti e di fine rapporto).

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