
Sono emerse alcune importanti novità per le energie alternative. Novità che se a volte contrastano tra loro e rappresentano molto bene il CAOS normativo del momento, forniscono risposte ad alcune domande fatte dalle cooperative.
In sintesi:
Decreto aiuti
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto del “Dl aiuti” che per alcuni aspetti modifica l’art. 2 punto 3. del decreto ” Parchi Solari” ( su edifici)
Molte le misure previste per rinnovabili ed efficienza. Tra queste segnaliamo il sostegno alla produzione di energia da Fer nel settore agricolo: sarà possibile realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica.
Previste anche semplificazioni per l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili in materia di Valutazione di impatto ambientale e per il revamping (ammodernamento) di impianti esistenti.
Novità anche per le comunità energetiche: il Ministero della difesa potrà costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW e accedendo ai regimi di sostegno previsti dal Dl 199/2021.
Inoltre, sono stati previsti interventi per migliorare la rete di distribuzione in corrente continua. Le linee dovranno diventare funzionali al trasporto dell’energia prodotta da Fer.
ART. 8.
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo) 1. Nell’applicazione degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure di aiuto attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. 3. L’efficacia del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
ART. 9.
(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili) 1. All’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica.”. 2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica ed ambientale di cui all’articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.
Decreto «taglia prezzi»
Emendamenti approvati dalle commissioni Finanze e Attività produttive del Senato al decreto-legge «energia» n. 21/2022 denominato «tagliaprezzi».
in particolare, per il mondo agricolo e agroindustriale possono interessare le semplificazioni per la REALIZZAZIONE e L’ACCELERAZIONE DELLO SVILUPPO DI IMPIANTI FER e per il BIOGAS.
In particolare, segnalo gli articoli 7-bis e 7-quater che recano una serie di semplificazioni volte a favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e l’articolo 5-bis che interviene sulla produzione di energia da biogas.
- l’articolo 7-bis prevede una semplificazione autorizzativa per gli impianti fotovoltaici a terra con riguardo agli interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento.
· lettera c-ter), del comma 8 dell’articolo 20 del d. lgs. n. 199 del 2021, la disposizione in esame è volta ad estendere – da 300 a 500 metri – la distanza massima da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale ovvero da impianti industriali e stabilimenti entro la quale le aree classificate agricole possono ritenersi aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, secondo quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 20 d. lgs. n. 199 del 2011. Si estende altresì – da 150 a 300 metri – la distanza massima dalla rete autostradale entro la quale le aree adiacenti alla medesima rete possono ritenersi aree idonee come sopra specificato.
· Infine, nell’articolo, viene innalzato il limite di potenza da 10 a 20 MW per la valutazione di impatto ambientale.
- L’articolo 7-quater, invece stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.
- L’articolo 5-bis prevede il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione per gli impianti già in esercizio, oltre la potenza nominale di impianto e la potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della connessione alla rete, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale. L’ulteriore utilizzo di capacità produttiva, nei limiti del 20% dei parametri vigenti, non è subordinato all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati. Se, invece, si supera il 20%, bisogna modificare il contratto esistente di connessione alla rete».
Decreto direttoriale CB
Infine, segnalo che il MITE, tramite pubblicazione del decreto direttoriale del 3 maggio 2022.,ha provveduto ad aggiornare la Guida operativa che promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi (CB),
Il provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DM Certificati Bianchi, l’elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l’indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi. Compresi quelli attinenti al settore agricolo e agroindustriale.