
Decontribuzione per le aziende del Sud, per l’emergenza COVID 19, riconfermata fino al 2025 nella stessa misura e poi progressivamente decrescente fino al 2029.
La Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) prevede al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:
a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
L’art. 27 prevede che la riduzione del 30%, già in vigore dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, instaurati e instaurandi, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano: un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%; un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Nel dettaglio, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti Regioni: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia. L’INPS con la circ. n. 122/2020h a poi dettato gli aspetti operativi e fornito anche le indicazioni per la corretta gestione dell’agevolazione in argomento.
L’agevolazione di cui al comma 161 è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ».
Invece, il successivo comma 165 prevede che l’agevolazione in argomento, per i periodi compresi dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, venga concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.